AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Cosa comporta passare da Zona Rossa a Zona Arancione

Pubblicato il 28 novembre 2020 • Comune , Emergenza

Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza con cui la Lombardia passa a "zona arancione" dal 29 novembre al 3 dicembre 2020.

Di seguito, le principali misure previste:


SPOSTAMENTI

  • Gli spostamenti sono consentiti senza autodichiarazione all’interno del proprio Comune dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
  • È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra e da un Comune all’altro in qualsiasi orario, e all’interno del proprio Comune dalle 22.00 alle 5.00, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine.
  • In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

 

SPORT

  • Attività motoria: è consentita individualmente, all'interno del proprio Comune, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale, all'interno del proprio Comune;
  • Consentiti eventi e competizioni sportive solo se di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
  • Sono consentite attività motorie e sportive di base nei centri e circoli sportivi solo all’aperto, in forma individuale ovvero senza contatto;
  • Gli sport di contatto sono sospesi; sono ammessi allenamenti solo individualmente ovvero senza contatto nei circoli o centri sportivi all’aperto.

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • In presenza: scuola dell’infanzia, servizi educativi per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e comunque quando sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • A distanza: scuola secondaria di secondo grado e università.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • Servizi alla persona: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 3 novembre 2020;
  • Commercio al dettaglio: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 3 novembre 2020;
  • Mercati: aperti regolarmente per tutte le tipologie merceologiche;
  • Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
  • Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese. Consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e l’asporto dalle ore 5.00 alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Permane l'obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
 

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo