AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | DPCM 24 ottobre

Pubblicato il 25 ottobre 2020 • Salute

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre, che sostituisce i DPCM precedenti.

 

Di seguito, le principali misure:

 

MASCHERINE

  • obbligo di averle sempre con sé e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • è fortemente raccomandato l'uso anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

 

SPOSTAMENTI

  • è fortemente raccomandato di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • in caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

 

SPORT

  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ad eccetto degli eventi e delle competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale (in tal caso è vietato l’accesso al pubblico);
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • sono consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

 

EVENTI, FESTE, CERIMONIE E RIUNIONI

  • manifestazioni pubbliche consentite soltanto in forma statica e comunque nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti;
  • è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza;

 

LUOGHI DI CULTO

  • l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (si vedano gli allegati);

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • primo ciclo di istruzione e servizi educativi per l’infanzia: l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza;
  • scuole secondarie di secondo grado: flessibilità nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata (almeno al 75% delle attività), modulando ulteriormente gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga prima delle 9,00.
  • sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
  • università: predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative;

 

OSPEDALI E RSA

  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
  • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  • ristorazione con asporto fino alle ore 24.00 (in Lombardia fino alle 23.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • in Lombardia è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  • consentite le attività delle mense e del catering continuativo che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto delle linee guida vigenti;

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e comunque nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui all'allegato 12.

DPCM 24 ottobre 2020

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