AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Zona rossa prorogata fino al 3 dicembre
Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza con cui si rinnova la "zona rossa" anche in Lombardia fino al 3 dicembre 2020 o comunque fino a nuove modifiche.
Di seguito, le principali misure previste:
SPOSTAMENTI
- È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra, da un Comune all’altro e anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine.
- In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
SPORT
- Attività motoria: è consentita individualmente in prossimità della propria abitazione sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- Consentiti solo eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
- Tutte le attività sportive non di interesse nazionale sono sospese.
SCUOLA E UNIVERSITÀ
- In presenza: scuola dell’infanzia, servizi educativi per l’infanzia, scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di primo grado e comunque quando sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- A distanza: secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
- Servizi alla persona: attività sospese tranne lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
- Commercio al dettaglio: attività sospese tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
- Mercati: chiusi tranne per la vendita di generi alimentari;
- Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese. Consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Tutte le altre attività: consentite.
Permane l'obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo