AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Lombardia "zona arancione" da domenica 24 gennaio
Pubblicato il 23 gennaio 2021
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Salute
Da domenica 24 gennaio, Lombardia in “Zona arancione”
Di seguito, le principali misure previste:
SPOSTAMENTI
- È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra e da un Comune all’altro in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine;
- È comunque consentito lo spostamento all’interno del proprio Comune dalle 5.00 alle 22.00 e verso una sola abitazione privata all’interno del Comune una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;
- È comunque consentito lo spostamento per i cittadini dei Comuni fino a 5.000 abitanti entro i 30 km dal confine comunale, tranne verso i capoluoghi di provincia, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;
SPORT
- Attività motoria: è consentita nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- Consentiti solo eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
- Sono consentite attività motorie e sportive di base nei centri e circoli sportivi solo all’aperto, in forma individuale ovvero senza contatto;
- Gli sport di contatto sono sospesi; sono ammessi allenamenti solo individualmente ovvero senza contatto nei circoli o centri sportivi all’aperto.
SCUOLA E UNIVERSITÀ
- Servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado: in presenza;
- Scuole secondarie di secondo grado: in presenza con un’organizzazione scolastica che garantisca dal 50 al 75% delle presenze;
- Università: possono organizzare le attività anche in presenza, in funzione del quadro epidemiologico e sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
- Servizi alla persona: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 14 gennaio 2021;
- Commercio al dettaglio: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 14 gennaio 2021;
- Mercati: aperti regolarmente per tutte le tipologie merceologiche;
- Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese.
- È comunque consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Bar e vendita al dettaglio di bevande: asporto consentito fino alle ore 18.00
CULTURA
- Musei e altri luoghi della cultura: attività sospese;
- Biblioteche: aperte con servizi solo su prenotazione (informazioni su biblioteca di Bernareggio);
PRINCIPALI REGOLE GENERALI del DPCM (valide fino al 5 marzo)
- In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- Mascherine: obbligo di averle sempre con sé e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- Abitazioni private: fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- Feste: vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- È vietato consumare cibi e bevande dopo le ore 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Locali pubblici e aperti al pubblico e esercizi commerciali: obbligo di esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale in base ai protocolli di sicurezza;
- Parchi pubblici: è vietata ogni forma di assembramento; deve essere sempre rispettata la distanza di almeno un metro tra persone non conviventi;
- Manifestazioni pubbliche: consentite solo in forma statica e rispettando le distanze di sicurezza previste;
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: attività sospese;
- Sale da ballo e discoteche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
- Accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose: ammessi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti;