AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Lombardia "zona gialla" dal 1 febbraio

Pubblicato il 30 gennaio 2021 • Salute

Il Ministro della Salute ha revocato l’ordinanza che aveva inserito la Lombardia in “zona arancione”, pertanto da lunedì 1 febbraio la Lombardia sarà in “zona gialla”.

Di seguito, le principali misure previste:


SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine;
  • È consentito lo spostamento all’interno della Regione dalle 5.00 alle 22.00 e verso una sola abitazione privata all’interno della Regione una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;
  • Tra le ore 22.00 e le 5.00 del giorno successivo sono consentiti, sia all’interno del Comune, sia verso altri Comuni della Regione, esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro, necessità e salute, con necessità di esibire autodichiarazione in caso di controlli;


SPORT

  • Attività motoria: è consentita nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • Consentiti solo eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
  • Sono consentite attività motorie e sportive di base nei centri e circoli sportivi solo all’aperto, in forma individuale ovvero senza contatto;
  • Gli sport di contatto sono sospesi; sono ammessi allenamenti solo individualmente ovvero senza contatto nei circoli o centri sportivi all’aperto.
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali: attività sospese

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • Servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado: in presenza;
  • Scuole secondarie di secondo grado: in presenza con un’organizzazione scolastica che garantisca dal 50 al 75% delle presenze;
  • Università: possono organizzare le attività anche in presenza, in funzione del quadro epidemiologico e sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • Servizi alla persona: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 14 gennaio 2021;
  • Commercio al dettaglio: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 14 gennaio 2021;
  • Mercati: aperti regolarmente per tutte le tipologie merceologiche;
  • Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
  • Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
    • Aperti alle consumazioni sul posto dalle 5.00 alle 18.00; è consentito il consumo al tavolo per massimo 4 persone non conviventi;
    • È comunque consentita la consegna a domicilio e l’asporto dopo le ore 18.00 e fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
    • Bar senza cucina e vendita al dettaglio di bevande: non consentito asporto dopo le ore 18.00.
  • Centri commerciali e gallerie: nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali ad eccezione delle attività essenziali (alimentari, farmacie, edicole, ecc.)

 

CULTURA

  • Musei e altri luoghi della cultura: aperti dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi nel rispetto del contingentamento degli accessi;
  • Biblioteche: aperte con servizi solo su prenotazione (informazioni su biblioteca di Bernareggio);

 

PRINCIPALI REGOLE GENERALI del DPCM (valide fino al 5 marzo)

  • In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • Mascherine: obbligo di averle sempre con sé e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • Abitazioni private: fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Feste: vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • È vietato consumare cibi e bevande dopo le ore 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Locali pubblici e aperti al pubblico e esercizi commerciali: obbligo di esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale in base ai protocolli di sicurezza;
  • Parchi pubblici: è vietata ogni forma di assembramento; deve essere sempre rispettata la distanza di almeno un metro tra persone non conviventi;
  • Manifestazioni pubbliche: consentite solo in forma statica e rispettando le distanze di sicurezza previste;
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: attività sospese;
  • Sale da ballo e discoteche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
  • Accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose: ammessi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.


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