AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Lombardia "zona rossa" da domenica 17 gennaio

Pubblicato il 16 gennaio 2021 • Salute

Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza con cui si prevede la "zona rossa" in Lombardia dal 17 gennaio 2021.
L’ordinanza viene emanata ai sensi del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 che definisce le misure previste su tutto il territorio nazionale fino al 5 marzo 2021.

Di seguito, le principali misure previste per la zona rossa:


SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra, da un Comune all’altro e anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine;
  • È comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata all’interno del Comune una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;
  • È comunque consentito lo spostamento per i cittadini dei Comuni fino a 5.000 abitanti entro i 30 km dal confine comunale, tranne verso i capoluoghi di provincia, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi;


SPORT

  • Attività motoria: è consentita individualmente in prossimità della propria abitazione sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • Consentiti solo eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
  • Tutte le attività sportive non di interesse nazionale sono sospese.

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • In presenza: scuola dell’infanzia, servizi educativi per l’infanzia, scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di primo grado e comunque quando sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • A distanza: secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • Servizi alla persona: attività sospese tranne lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
  • Commercio al dettaglio: attività sospese tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
  • Mercati: chiusi tranne per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
  • Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese.
    • È comunque consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
    • Bar e vendita al dettaglio di bevande: asporto consentito fino alle ore 18.00
  • Tutte le altre attività: consentite nel rispetto del DPCM dei protocolli di sicurezza.


CULTURA

PRINCIPALI REGOLE GENERALI del DPCM (valide fino al 5 marzo)

  • In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • Mascherine: obbligo di averle sempre con sé e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • Abitazioni private: fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Feste: vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • È vietato consumare cibi e bevande dopo le ore 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Locali pubblici e aperti al pubblico e esercizi commerciali: obbligo di esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale in base ai protocolli di sicurezza;
  • Parchi pubblici: è vietata ogni forma di assembramento; deve essere sempre rispettata la distanza di almeno un metro tra persone non conviventi;
  • Manifestazioni pubbliche: consentite solo in forma statica e rispettando le distanze di sicurezza previste;
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: attività sospese;
  • Sale da ballo e discoteche: attività sospese sia al chiuso sia all’aperto;
  • Accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose: ammessi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti;
DPCM 14 gennaio 2021
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