AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Misure in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 172 che specifica le misure restrittive previste dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e che si aggiungono a quanto già previsto dal Decreto legge n. 158 del 2 dicembre.
Di seguito, le principali misure previste divise in base ai giorni:
24-25-26-27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio 2021 – Zona rossa
SPOSTAMENTI
- È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra, da un Comune all’altro e anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine.
- In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
SPORT
- Attività motoria: è consentita individualmente in prossimità della propria abitazione sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- Tutte le attività sportive non di interesse nazionale sono sospese.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
- Servizi alla persona: attività sospese tranne lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
- Commercio al dettaglio: attività sospese tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
- Mercati: chiusi tranne per la vendita di generi alimentari;
- Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese. Consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Tutte le altre attività: consentite.
28-29-30 dicembre e 4 gennaio 2021 – Zona arancione
SPOSTAMENTI
- Gli spostamenti sono consentiti senza autodichiarazione all’interno del proprio Comune dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
- È vietato ogni spostamento da una Regione all’altra e da un Comune all’altro in qualsiasi orario, e all’interno del proprio Comune dalle 22.00 alle 5.00, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' necessario esibire un'autodichiarazione in caso di controllo delle forze dell'ordine.
- In caso di febbre maggiore di 37,5°(gradi) c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
SPORT
- Attività motoria: è consentita individualmente, all'interno del proprio Comune, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale, all'interno del proprio Comune;
- Sono consentite attività motorie e sportive di base nei centri e circoli sportivi solo all’aperto, in forma individuale ovvero senza contatto;
- Gli sport di contatto sono sospesi; sono ammessi allenamenti solo individualmente ovvero senza contatto nei circoli o centri sportivi all’aperto.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
- Servizi alla persona: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 3 novembre 2020;
- Commercio al dettaglio: tutte le attività sono ammesse nel rispetto dei protocolli di cui all’allegato del DPCM 3 novembre 2020;
- Mercati: aperti regolarmente per tutte le tipologie merceologiche;
- Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese. Consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e l’asporto dalle ore 5.00 alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
TUTTI I GIORNI dal 24 dicembre al 6 gennaio
Spostamenti consentiti verso una sola abitazione privata (nella stessa Regione), una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone. In questo limite non sono considerati i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.
Dal 7 gennaio – Zona gialla
Permane l'obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.