Feste-Manifestazioni-Eventi-Sagre-Fiere-Giostre
Ultima modifica 21 ottobre 2024
TUTTE LE PRATICHE INERENTI AD EVENTI/SAGRE/SPETTACOLI/FESTE/MANIFESTAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO.
SAGRE
La regolamentazione e la programmazione delle sagre e il rilascio delle autorizzazioni amministrative spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il SUAP. Le correlate concessioni di suolo pubblico sono esercitate dal Settore Polizia Locale.
I soggetti che intendono organizzare le sagre, sia su area pubblica che su area privata, devono presentare apposita istanza, almeno quindici (15) giorni prima della data del 31 ottobre,nella quale devono dichiarare:
a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
b) Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonchè quelle
riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili,
raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
g) Programma di massima della manifestazione;
h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.
L’istanza deve essere corredata da:
- fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni).
Qualora l’istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell’elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l’obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articolo 68 o 69 ed 80 del T.U.LL.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità.
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale.
Il Responsabile SUAP provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. – ARPA – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa.
PUBBLICO SPETTACOLO MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE
Tutta la documentazione indicata dovrà essere datata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. Le comunicazioni dovranno essere presentate on-line sul portale www.impresainungiorno.gov.it seguendo la procedura informatica:
1. Relazione tecnica illustrativa relativa alla manifestazione comprendente la descrizione dettagliata di ogni struttura prevista, a firma di un tecnico abilitato.
2. Planimetria relativa al quadro di insieme delle strutture utilizzate indicante la collocazione delle stesse all’interno dell’area in allestimento a firma di un tecnico abilitato.
3. Relazione di calcolo delle strutture in relazione ai carichi di progetto previsti dalle norme, con allegati i relativi disegni e le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati a firma di tecnico abilitato.
4. Certificato di collaudo della struttura o di elementi modulari della stessa, a firma di tecnico abilitato.
5. Certificato di idoneità statica dell’intera struttura utilizzata redatto in data non antecedente ad 1anno, e firmato da tecnico abilitato
6. Documentazione utile ad attestare la sicurezza di eventuali carichi sospesi a firma di tecnico qualificato (D.M. 14.1.2008 e D.Lgs 9.4.08 n. 81).
6.1. Documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi;
6.2. Schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a suo volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo) e gli eventuali motori;
6.3. Certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.
7. Progetto relativo ad impianti elettrici in caso di nuovi allestimenti, ovvero di modificazione di allestimenti preesistenti a firma di esperto in elettrotecnica (Ingegnere o Perito)
8. Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo quanto previsto dalla L. 46/90, art. 9 e successive (da esibire in fase di sopralluogo)
9. Percorsi disabili (anche nel caso di spettacoli all’aperto)
10. Dichiarazione di predisposizione di servizi igienici (anche per disabili) ovvero dichiarazione degli esercenti dei pubblici esercizi della zona, dalla quale risulti la disponibilità ad accogliere gli spettatori della manifestazione per l’utilizzo dei servizi stessi. Tale dichiarazione dovrà contenere l’indicazione della sede degli esercizi e la loro denominazione.
11. Elenco di tutti i materiali installati (arredi, strutture, ecc.) classificabili per la loro classe di reazione al fuoco, con relativa dichiarazione di conformità ed omologazione.
12. Relazione tecnica relativa all’osservanza delle disposizioni tecniche antincendio, D.M. 19/08/96 – D.M. 18/03/96 e norme tecniche specifiche per eventuali attività secondarie pertinenti l’attività principale anche in relazione alla gestione della sicurezza (Titolo XVIII D.M. 19.08.96).
13. Relazione tecnica contenente la descrizione degli impianti di diffusione sonora utilizzati e le loro caratteristiche, con allegata la relativa documentazione. La stessa dovrà contenere, inoltre, richiesta di deroga alle emissioni sonore solo nel caso in cui siano previsti superamenti dei limiti di zona previsti per legge. In caso di richiesta di deroga nella relazione tecnica presentata dovrà essere riportata la seguenxte dicitura: “Vista la tipologia dei luoghi e le sorgenti utilizzate si è ritenuto di non poter rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. Pertanto è stata richiesta deroga per le emissioni sonore al Settore Urbanistica ed Edilizia privata. Saranno rispettati i limiti previsti in deroga”. (Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Bernareggio, Via Pertini n.46 – tel. 039.9452128)
14. una relazione descrittiva ed elaborati grafici, redatti da un tecnico abilitato dal quale si evincano nel dettaglio tutte le modalità con le quali si intende garantire, durante lo svolgimento dell’attività, il rispetto delle misure anticontagio dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
15. Dovranno essere versati i diritti di segreteria a favore del Comune di Bernareggio.
16. nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'attività dovranno essere versati ulteriori € 20,00 ad ATS Monza tramite la piattaforma PagoPA.
Le comunicazioni dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell’esercente, la precisa denominazione dell’attrazione, il periodo e l’area richiesti per la concessione; dovrà essere allegata copia della licenza di esercizio dell’attività. La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il numero degli addetti, dei carriaggi il periodo di montaggio e smontaggio dell’impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l’esercizio dell’attrazione. Il titolare dell’attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge. Il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni per l’installazione delle attrazioni:
- Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio dell’attrazione, producendo la certificazione di collaudo per il corretto montaggio delle attrazioni;
- Iniziare attività alla data prevista;
- Ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l’efficienza dell’attrazione;
- Non sospendere l’attività dell’attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell’autorizzazione di agibilità.
- È consentito l’uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l’uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell’attrazione.
In caso di inottemperanza alla disposizioni dell’art. 13 e delle imposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato ed escluso dalla medesima manifestazione nell’anno successivo.
La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall’Amministrazione. Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all’osservanza delle norme di pubblica sicurezza.
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale.
E’ a carico dei concessionari l’onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.
MANIFESTAZIONI-EVENTI-FESTE
Per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e feste temporanee occorre presentare almeno 15 giorni prima della data d'inizio una comunicazione on-line al SUAP sul portale www.impresainungiorno.gov.it e trasmettere in allegato i seguenti documenti:
Diritti di segreteria;
scheda AREU;
Planimetria del luogo dell'evento;
Locandina dell'evento.
Nel caso sia prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'evento/festa/manifestazione è obbligatorio versare ulteriori € 20,00 ad ATS Monza tramite piattaforma "PagoPA".
N.B.: in caso l'evento di organizzato da associazioni senza fini di lucro che rientrano nell'elenco degli Enti del Terzo settore secondo il D.Lgs. 117/2017, le tariffe SUAP non vengono applicate.
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Per manifestazione di sorte locale si intende lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche/banchi di beneficenza, organizzate da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e partiti e movimenti politici.
Le manifestazioni di sorte locale sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14 e si distinguono in:
- lotterie, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati dai registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive, abbinati a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L’importo complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di € 51.645,69;
- tombole, ovvero le manifestazioni di sorte locali effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressive, portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Per lo svolgimento di tombole occorre versare una cauzione, pari al valore dei premi messi in palio, che comunque non deve superare complessivamente la somma di € 12.911,42;
- pesche di beneficenza, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di € 51.645,69.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare una comunicazione, almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento.
Per il disposto dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001 alla comunicazione deve essere allegato:
a) Per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premiai vincitori, abbinamento tra numeri estratti e premi in palio, il luogo di custodia dei premi non ritirati, modalità del ritiro dei premi stessi.
b) Per le tombole: Il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; La documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;
c) per le pesche e i banchi di beneficenza, l’indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.
Documentazione da presentare al SUAP:
- compilazione comunicazione CONTESTUALE al Comune, al Prefetto, ai monopoli di Stato;
- regolamento della manifestazione di sorte locale (lotteria e tombola);
- dichiarazione a svolgere la funzione di Responsabile della manifestazione;
- dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di incaricato del Sindaco;
- versamento dei diritti di segreteria, se dovuti, tramite circuito PagoPa.
Successivamente alla chiusura delle operazioni:
- trasmissione del verbale di chiusura per estrazione (lotteria - tombola - pesche di beneficenza), contestualmente anche alla Prefettura;
- nel caso di tombole, documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori da presentare all’incaricato del Sindaco entro 30 giorni dall’estrazione per poter procedere allo svincolo della cauzione.
GIOSTRE
Le comunicazioni di installazione delle giostre dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.impresainungiorno.gov.it seguendo la procedura informatica. Dovranno essere versati i diritti di segreteria a favore del Comune di Bernareggio tramite circuito PagoPA, o in alternativa effettuare bonifico bancario al codice IBAN IT64L0569632500000005604X00
Le comunicazioni dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell’esercente, la precisa denominazione dell’attrazione, il periodo e l’area richiesti per la concessione; dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
– pagamento diritti di segreteria al Comune
– assicurazione responsabilità civile in corso di validità;
– documento di identità;
– licenza spettacolo viaggiante;
– collaudo annuale delle giostre in corso di validità firmato da un tecnico abilitato;
– certificato di corretto montaggio delle giostre firmato da un tecnico abilitato (dopo il montaggio della giostra).
Il titolare dell’attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge. Il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni per l’installazione delle attrazioni:
- Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio dell’attrazione, producendo la certificazione di collaudo per il corretto montaggio delle attrazioni;
- Iniziare attività alla data prevista;
- Ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l’efficienza dell’attrazione;
- Non sospendere l’attività dell’attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell’autorizzazione di agibilità.
- È consentito l’uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l’uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell’attrazione.
In caso di inottemperanza alla disposizioni dell’art. 13 e delle imposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato ed escluso dalla medesima manifestazione nell’anno successivo. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell’esercizio dell’attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale.
I proprietari dei carriaggi delle attrazioni sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all’osservanza delle norme di pubblica sicurezza.
AUTORIZZAZIONI AI FINI SOLIDARISTICI
Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da almeno un anno. L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo:
- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n.383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n.22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n, 1577, e successive modificazioni;
- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1.
Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziatva e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
✓ assenza di fini di lucro;
✓ divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
✓ obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.
Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono obbligatoriamente produrre al Comune la seguente documentazione:
- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- una dichiarazione che attesti l’attività da almeno 12 mesi dell’ente nei casi in cui non sia previsto atto costitutivo e/o statuto;
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un docuumento dello stesso in corso di validità.
Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.
Per ciascuna iniziativa il soggetto richiedente deve indicare: la data di svolgimento, la categoria di prodotti oggetto di cessione le località di svolgimento dell’attività.
La durata massima delle iniziative è di 72 ore, con un intervallo minimo, tra un’iniziativa e l’altra, di 30 giorni da parte dello stesso soggetto.
E’consentito che il soggetto possa realizzare ciascuna iniziativa nella medesima data contemporaneamente su più zone all'interno delComune, fatta salva la disponibilità delle aree.