PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE PATOLOGIE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Ultima modifica 22 gennaio 2021
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 del 20.03.2017 e il successivo regolamento, detta la disciplina sulle sale giochi e sulla installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago e si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia locale quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch’esse già in atto.
Il Comune intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero e l’attività all’aria aperta, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da:
1. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2. luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, “legge per il governo del territorio”, ivi comprese le strutture di cui all'art.71 della medesima legge regionale;
3. Tutti gli impianti sportivi (Palestre e centri sportivi comunali e privati, campi di calcio, campi da tennis,ecc…);
4. Ambulatori e strutture diurne, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale (RSA, Centro diurno anziani, Centro diurno disabili, asili nido, ambulatori medici);
5. Strutture ricettive per categorie protette, quali le sedi delle cooperative sociali di categoria A e B;
6. Luoghi di aggregazione giovanile (a titolo esemplificativo: biblioteca, parchi comunali, sedi di associazioni (escluse le associazioni di categoria), auditorium, ed altri luoghi verdi aperti attrattori dell' aggregazione giovanile per attività sportive ed aggregative, quali ad esempio le aree verdi del CTL3, ecc.);
7. Oratori e centri di aggregazione giovanili;
8. Altri luoghi sensibili quali: municipio, comando di Polizia Locale, caserma dei carabinieri e fermate dei mezzi di trasporto pubblico.
La Giunta Comunale può ulteriormente identificare, in base alla specifica realtà locale ed al solo fine dell'applicazione della disciplina delle distanze dettata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 2014, ulteriori specifici luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la frequentazione da parte della gioventù, essere ritenuti attrattori dell'aggregazione giovanile.
Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
L’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno dei locali, anche se su spazi privati.