Deposito tipi frazionamenti catastali dei terreni

Ultima modifica 2 gennaio 2020

L’articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e s.m.i., prescrive che “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.”.

Prima dell’inoltro (anche per via telematica) di un tipo di frazionamento alla competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio per la prescritta approvazione dello stesso, occorre quindi acquisire l’attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l’effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.

La domanda compilata deve essere protocollata a mano negli orari di apertura al pubblico, oppure trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunebernareggio.org


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