Autocertificazione
Ultima modifica 20 aprile 2023
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche ed i Servizi Pubblici non possono più richiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.
Questa è una delle novità più importanti del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In particolare le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini, i certificati relativi a:
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti civili e politici
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.
- Tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registi dello Stato Civile ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o la comunione dei beni
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio
- Appartenenza ad ordini professionali
- Titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, ualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica
- Situazione reddituale ed economica
- Assolvimento di obblighi contributivi
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e ualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, ualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di ualsiasi tipo
- Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese uelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Non trovarsi in stato di liuidazione o di fallimento e non avere presentato domanda di concordato
- Vivere a carico
La richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei Servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari per reperirli.
Anche l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento come la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Le amministrazioni pubbliche, i servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale ecc.
I tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
L’AUTOCERTIFICAZIONE E I PRIVATI
Si può presentare l’autocertificazione anche ai privati, ad esempio banche ed assicurazioni, se questi decidono di accettarla.
Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
CHI PUO’ FARE LE AUTOCERTIFICAZIONI
Possono fare l’autocertificazione i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.
COME SI FA L’AUTOCERTIFICAZIONE
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Per agevolare i cittadini le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle autocertificazioni (vedasi pagine seguenti).
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le Amministrazioni non possono più chiedere.
Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un appartamento o il proprio stato di servizio ecc.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle Amministrazioni ed ai Servizi Pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L’autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati come le banche o le assicurazioni e per le domande di riscossione di benefici economici da parte di altre persone (deleghe).
LE RESPONSABILITA’ DI CHI AUTOCERTIFICA
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le Amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria., può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
DOMANDE E AUTOCERTIFICAZIONI PER FAX E E-MAIL
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax allegando la fotocopia di un documento di identità.
Inoltre potranno essere inviate per e-mail con la firma digitale o con la carta d’identità elettronica.
IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
I DOCUMENTI DI IDENTITA’ AL POSTO DEI CERTIFICATI
Anche l’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza , cittadinanza e stato civile.
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione da parte dell'incaricato che la firma è stata apposta, in sua presenza, dall'interessato, previa sua identificazione.
Si possono autenticare le firme in calce a:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
- istanze rivolte a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi;
- domande di riscossione di benefici economici da parte di terzi;
- passaggio di proprietà auto o motoveicoli
Per l’autenticazione di firma occorre:
- la presenza dell’interessato con un documento valido (le persone che per gravi motivi sono impossibilitate a recarsi presso gli sportelli possono usufruire del servizio “anagrafe a domicilio”);
- essere maggiorenni; per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Il servizio di autenticazione è immediato. L'autentica è soggetta all’imposta di bollo, salvo espressa indicazione dell'eventuale esenzione prevista dalla tabella allegato B del DPR 642/1972.
Per il passaggio di proprietà di auto o motoveicoli, l'autentica costa € 0,52; è necessario apporre sul certificato di proprietà la marca da bollo da € 16,00.*
AUTENTICA DI COPIA
L’autentica di copia consiste nell’attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale, che deve essere esibito all'incaricato.
Per l’autenticazione di copia di un documento occorrono:
- l’originale del documento;
- la copia da autenticare (può essere richiesta anche da persona diversa dall’interessato e non residente nel comune).
Il servizio di autenticazione è immediato. L'articolo n. 19 del DPR 445/2000 prevede che l'autentica di copia possa essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per quanto riguarda la conformità di:
- copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione;
- copia di una pubblicazione o di un titolo di studio e/o di servizio;
- copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
L'autentica è soggetta all'imposta di bollo, salvo espressa indicazione dell'eventuale esenzione prevista dalla tabella allegato B del DPR 642/1972.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
La legalizzazione della fotografia consiste nell'attestazione, da parte del funzionario delegato dal Sindaco, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona interessata. La legalizzazione della fotografia viene effettuata e consegnata al richiedente immediatamente.
Occorrono:
- una foto tessera recente;
- un documento di riconoscimento valido.
Il servizio di legalizzazione è immediato.