Cambi residenza

Ultima modifica 17 dicembre 2019

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

(Art.5 D.L. 9/02/2012, n. 5, convertito in Legge 4/04/2012, n. 35)

Ai sensi della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, cambia la modalità per la presentazione delle domande di iscrizione anagrafica per i cittadini provenienti da altro Comune o dall’Estero e per i cambi di abitazione all’interno del Comune.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio di residenza o abitazione con le seguenti modalità:

  • presso lo sportello dell’anagrafe comunale, previo appuntamento;
  • per raccomandata;
  • per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità Elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Altri sistemi di trasmissione non saranno ritenuti validi.

Per l’appuntamento presso lo sportello dell’anagrafe comunale telefonare al n° 0399452103 o al n° 0399452102, dalle ore 12:00 alle 13:00, dal martedì al venerdì.

Indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni:

  • raccomandata:            Comune di Bernareggio – Via S. Pertini, 46 – 20881 BERNAREGGIO (MB)
  • telematica:                    posta elettronica certificata (PEC) protocollo@comunebernareggio.org

                                                          posta elettronica semplice: protocollo@comune.bernareggio.mb.it

Altri indirizzi di trasmissione non saranno ritenuti validi.

 

Per la presentazione dell’istanza di trasferimento o di cambio di abitazione, si dovrà utilizzare l’apposito modulo qui allegato, che andrà compilato e sottoscritto da tutti i soggetti maggiorenni della famiglia.

 

Per i cittadini italiani è necessario:
- un documento di riconoscimento;
- il codice fiscale.
Per i cittadini extracomunitari è necessario:
- il passaporto o una carta d’identità italiana;
- il codice fiscale;
- il permesso o la carta di soggiorno.
Per i cittadini comunitari è necessario:
- un documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- l'attestazione di regolarità al soggiorno o l'attestazione permanente di soggiorno.

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Con l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 80 del 23.05.2014 in materia di "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" il cittadino all'atto della dichiarazione anagrafica, dovrà dichiarare il titolo di legittimo possesso dell’alloggio.

Per ulteriori informazioni, stante la complessità delle disposizioni, i cittadini sono invitati a rivolgersi agli sportelli dei Servizi Demografici.
Tutti i titolari di patente di guida italiana e gli intestatari di veicoli immatricolati in Italia (siano essi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari) devono produrre i dati relativi alla patente e il numero di targa dei mezzi loro intestati. L’Ufficio provvederà ad inoltrare alla Motorizzazione Civile tali dati. Gli interessati riceveranno per posta dalla Motorizzazione gli adesivi riportanti il nuovo indirizzo, da applicare ai documenti.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (ripristino posizione anagrafica precedente), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

 

L'Ufficiale d'Anagrafe, entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, effettua la registrazione della dichiarazione ricevuta; gli effetti giuridici della dichiarazione decorrono dalla data di presentazione.

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’interessato occorre che il modulo sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la stessa sia accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante.

Gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti devono essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti quanto dichiarato si considera conforme e la registrazione di intende confermata (silenzio assenso).

Nel caso invece di accertamenti negativi o di mancanza dei requisiti, l'Ufficiale d'Anagrafe li comunica all'interessato (la comunicazione del rigetto interrompe i termini del procedimento) che entro 10 giorni dal ricevimento ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

 

Riferimenti normativi:

  • art.5 D.L. 9/02/2012, n° 5, convertito in Legge 4/04/2012, n° 35
  • circolare n° 9/2012 del Ministero dell’Interno

 

ALLEGATO B
15-12-2021

Allegato formato pdf

ALLEGATO A
15-12-2021

Allegato formato pdf

SCHEDA AGGIUNTIVA
15-12-2021

Allegato formato pdf

ISCRIZIONE ANAGRAFICA
15-12-2021

Allegato formato pdf


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