CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PRIVATA

Ultima modifica 2 maggio 2023

Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili (per centri o istituti
residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).
Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
L’onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
Per edifici privati esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia) per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili, ove vi risiedano per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 1).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
1 - Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune.
2 - Quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori;
3 - Quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

DECRETO REGIONE LOMBARDIA
15-12-2021

Allegato formato pdf

Domanda contributo B_Arch
02-05-2023

Allegato 283.43 KB formato pdf

atto notorio
02-05-2023

Allegato 231.33 KB formato pdf


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